(massima n. 1)
La disciplina legale dell'indennitą dovuta all'agente, in caso di. cessazione del rapporto, a norma dell'art. 1751 c.c. (nel testo introdotto dal D.L.vo n. 303 del 1991 e dal D.L.vo n. 65 del 1999, per dare attuazione alle direttive comunitarie in materia), fa riferimento al criterio dell'equitą (che prevede anche l'esame di tutte le circostanze del caso) non solo per determinare quando l'indennitą deve essere erogata, ma anche per la determinazione dell'indennitą stessa, e, di conseguenza, deve ritenersi prevalente sulla contrattazione collettiva tutte le volte che l'applicazione del criterio stabilito dalla legge conduca a un trattamento in concreto pił favorevole all'agente, restando irrilevante una valutazione ex ante della maggior convenienza della regolamentazione pattizia rispetto a quella legale.