(massima n. 2)
In tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, a seguito dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (con sentenza 23 marzo 2006, in causa C465/04) sulla portata degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, l'art. 1751, comma sesto, c.c., nel testo sostituito dall'art. 4 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della predetta direttiva comunitaria), va inteso nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Ne consegue, pertanto, che l'indennità contemplata dall'Accordo economico collettivo del 27 novembre 1992 rappresenta per l'agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura inferiore.
(Nell'enunciare l'anzidetto principio di diritto, la S.C. ha, peraltro, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, eccepita in riferimento all'art. 39 Cost., dell'art.1751 c.c., interpretalo nel senso di sanzionare con la nullità le pattuizioni contenute nel Accordi economici collettivi, non potendosi ravvisare un conflitto tra attività sindacale e attività legislativa in assenza di una riserva di legge in favore delle organizzazioni sindacali e dovendosi ritenere che la norma sospettata di incostituzionalità costituisca un intervento legislativo dovuto ai sensi dell'art. 11 Cost.).