(massima n. 1)
In tema di rapporto di agenzia, in relazione alla indennità sostitutiva di preavviso cui può aver diritto l'agente in caso di recesso del preponente, le somme aggiuntive di cui all'art. 12 bis dell'A.E.C. del 1994 si determinano, in considerazione dei motivi di recesso, da un minimo di zero ad un massimo da calcolarsi percentualmente a scaglioni sull'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate tenendo conto non solo dei fatti costituenti giusta causa di recesso ma anche dei motivi diversi che consentano di ridurre l'indennità ad un valore nullo. (Nella specie, nell'affermare il principio su esteso, la S.C., ritenendola correttamente motivata in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la norma consentisse di ridurre a zero l'indennità anche in presenza di motivi gravi ed importanti — costituiti nel caso dall'avere l'agente tenuto reiteratamente un comportamento violativo delle regole negoziali relative alla contabilizzazione delle operazioni e alle modalità dei pagamenti — ancorché non integranti gli estremi della giusta causa di recesso).