(massima n. 1)
Non sussiste rapporto di specialitą tra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, previsto dall'art. 497-bis cod. pen. e quello di uso di atto falso, di cui all'art. 489 cod. pen., essendo incriminate condotte differenti, quali il possesso e l'uso e risultando tutelati beni giuridici diversi, quali l'affidabilitą dell'identificazione personale e la genuinitą del documento, che, pertanto, concorrono.