(massima n. 1)
In caso di risoluzione del rapporto di agenzia, mentre non spetta all'agente l'indennitā sostitutiva di clientela ove il rapporto sia cessato per volontā ed iniziativa dell'agente, invece compete in ogni caso all'agente, a norma dell'art. 1751 c.c. e delle corrispondenti norme degli accordi economici collettivi, l'indennitā di scioglimento del contratto, che č dovuta in tutto od in parte dal preponente ove il medesimo non abbia provveduto a versare all'Enasarco, per l'accreditamento sul conto dell'agente, gli importi prescritti o abbia effettuato versamenti in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenendo conto che č onere del preponente il quale eccepisca essere tale indennitā dovuta dall'Enasarco provare di aver regolarmente assolto al suddetto obbligo contributivo.