(massima n. 1)
Allo scioglimento del contratto, la relativa indennitą prevista in favore dell'agente dall'art. 1751 c.c. spetta anche al subagente, in virtł dei sostanziali vantaggi che il preponente-agente continua a ricevere dagli affari procuratigli anche dopo la cessazione del rapporto, che possono consistere in vantaggi futuri di ogni genere, compresi quelli che l'agente consegua nell'ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia, o dalla societą preponente o direttamente dall'agente di pari livello che gli subentra, tenuto conto del fatto che il portafoglio della subagenzia confluisce in quello dell'agenzia.