(massima n. 1)
L'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. (In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto ab origine, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo).