(massima n. 1)
Sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e immeritevolezza ex art. 1332 c.c. le clausole del contratto di manleva che, stante il loro evidente squilibrio, trasferiscono indefinitamente le conseguenze patrimoniali della responsabilitą in capo alla parte debole del rapporto senza alcuna diretta contropartita.