Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22102 del 31 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e immeritevolezza ex art. 1332 c.c. le clausole del contratto di manleva che, stante il loro evidente squilibrio, trasferiscono indefinitamente le conseguenze patrimoniali della responsabilitą in capo alla parte debole del rapporto senza alcuna diretta contropartita.

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