(massima n. 1)
Al rapporto di agenzia compiutamente regolato dalla disciplina contrattuale efficace erga omnes (D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, di recepimento dell'accordo 20 giugno 1956), non può farsi applicazione analogica dell'art. 1736 c.c. secondo il quale il commissionario tenuto allo star del credere ha diritto ad un compenso aggiuntivo o ad una maggior provvigione, poiché quella disciplina stabilisce un limite alla garanzia a carico dell'agente e, in alternativa, il diritto di questi ad un maggior tasso provvigionale. Dove invece il rapporto sia sottratto alla disciplina collettiva (come nel caso di mandato agenziale da esplicarsi al di fuori del territorio nazionale, quando le parti non abbiano esplicitamente richiamato la sopraindicata disciplina) la clausola contrattuale che faccia carico all'agente dello star del credere senza limiti e senza alcun bilanciamento in suo favore, pur non incorrendo in nullità, comporta il diritto dell'agente ad uno specifico compenso a norma del menzionato art. 1736 c.c.