Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26265 del 8 ottobre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'opzione di compravendita di un immobile "in costruendo", l'oggetto del patto, costituendone elemento essenziale, deve risultare dal documento, non necessariamente attraverso l'identificazione tramite estremi catastali o confini, ma comunque mediante l'indicazione di elementi esterni idonei a individuarlo in modo inequivoco e da cui sia possibile evincere che le parti hanno inteso far riferimento a un bene determinato o determinabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in una fattispecie di leasing traslativo, aveva ritenuto soddisfatto il requisito della determinabilitā dell'oggetto dell'opzione, pur a fronte della estrema genericitā della descrizione dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria recata nell'allegato A delle condizioni generali del contratto, a cui le parti si erano limitate a rinviare).

(massima n. 2)

La distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento č ancora rilevante per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017. Il leasing traslativo, caratterizzato dalla prevalente causa di trasferimento del bene, richiede la determinazione anche dei criteri espliciti per l'identificazione dell'immobile, con conseguente applicazione analogica delle norme di cui all'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.

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