(massima n. 1)
Nel rapporto di agenzia, il patto cosiddetto dello star del credere (per cui l'agente, in relazione agli affari non andati a buon fine, non solo non percepisce alcuna provvigione, ma partecipa anche al rischio di impresa sopportando in parte le perdite subite dall'imprenditore preponente, come conseguenza dell'inadempimento dei clienti da lui procurati) prescinde da qualsiasi negligenza, colpa o dolo dell'agente sicché — avendo tale obbligo di garanzia carattere oggettivo — l'agente non può sottrarvisi dimostrando di aver tenuto un comportamento diligente nello scegliere il cliente e di aver provveduto ad informare la società preponente in ordine ad eventuali dubbi di insolvenza. Quest'ultima però non può imporre all'agente di curare o concludere affari che egli reputi dannosi se non esonerandolo dalla garanzia stessa.