(massima n. 1)
In tema di contratto di agenzia, la disposizione dell'art. 1748, secondo comma c.c. - a norma della quale la provvigione č dovuta anche in caso di affari conclusi direttamente dal preponente e destinati ad avere esecuzione nella zona riservata all'agente - ha la funzione di tutelare quest'ultimo rispetto alla cosė detta sottrazione di affari, con la conseguenza che, ove l'agente stesso ne invochi la concreta applicazione, grava su di lui l'onere di provare che gli affari di cui trattasi effettivamente rientrano nell'ambito del mandato conferitogli, tenuto anche conto della possibilitā che questo risulti legittimamente limitato a determinare linee di prodotto o a particolari categorie di clientela.