(massima n. 1)
La speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. ha natura funzionale e non semplicemente territoriale, sicché, nel caso in cui la connessione con un procedimento riguardante un magistrato sopravvenga al decreto che dispone il giudizio, la competenza spetta alla Corte di appello individuata ai sensi della predetta norma, prevalendo il principio della terzietą e imparzialitą del giudice su quello della "perpetuatio iurisdictionis".