(massima n. 1)
In materia di contratto di agenzia, in caso di conclusione da parte del mandante, a seguito di iniziative dell'agente e con l'assistenza del medesimo nel momento della stipulazione, di un contratto di concessione di vendita in esclusiva nella zona di pertinenza dell'agente, va annullata per vizio di motivazione e violazione della disposizione dell'art. 1748, comma 2, c.c. sul diritto alle cosiddette provvigioni indirette, la sentenza con cui il giudice di merito ritenga risolto il rapporto di agenzia per implicita volontą delle stesse parti ed insussistente il diritto dell'agente a provvigioni per gli affari conclusi con tale concessionario, sulla sola base della stipulazione di tale contratto di esclusiva e del non dimostrato assioma che il medesimo avesse di fatto comportato la totale estromissione dell'agente nei rapporti tra preponente ed esclusivista. (Nella specie il contratto di agenzia, stipulato a termine con clausola di tacito rinnovo, non era stato mai disdetto; la S.C. ha rilevato anche contraddittorietą di motivazione per il riconoscimento di provvigioni per un periodo successivo alla ritenuta risoluzione del contratto, inoltre, annullando con rinvio la sentenza impugnata, ha rilevato che il giudice di rinvio avrebbe anche dovuto, se del caso, verificare l'applicabilitą anche sotto il profilo temporale - del comma 3 dell'art. 1748, c.c., introdotto dall'art. 2 del D.L.vo n. 303 del 1991, che prevede il diritto dell'agente alla provvigione sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto se la loro conclusione «č effetto soprattutto dell'attivitą da lui svolta».