Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 24719 del 7 settembre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio ha diritto di ripetere la quota delle relative spese nei confronti dell'altro genitore, nel caso in cui sia stata accertata la paternitą o maternitą naturale. Questo diritto deriva dall'applicazione analogica dell'art. 1299 c.c., che prevede il regresso tra condebitori solidali quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi, nonché dall'art. 148 c.c. (richiamato dall'art. 261 c.c. per la filiazione naturale), il quale postula il diritto del genitore adempiente di agire in regresso nei confronti dell'altro.

(massima n. 2)

In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessitą di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialitą, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunitą diverse da quelle altrimenti compiute.

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