Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6556 del 12 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concorso di creditori, il coobbligato solidale non ha diritto al credito di regresso prima di aver effettuato il pagamento integrale al creditore comune. Pertanto, non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale al passivo del fallimento del debitore principale. Solo il pagamento integrale configura il fatto costitutivo del diritto al regresso, legittimando il coobbligato ad insinuare al passivo tale credito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.