(massima n. 1)
In tema di concorso di creditori, il coobbligato solidale non ha diritto al credito di regresso prima di aver effettuato il pagamento integrale al creditore comune. Pertanto, non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale al passivo del fallimento del debitore principale. Solo il pagamento integrale configura il fatto costitutivo del diritto al regresso, legittimando il coobbligato ad insinuare al passivo tale credito.