(massima n. 1)
Il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c. ha il proprio fondamento nel principio per cui tra i coobbligati opera il principio di ripartizione interna delle prestazioni, per cui nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione. A fronte di ciò, ove si prospetti un concorso di responsabilità di più soggetti, inadempienti, in forza di titoli diversi, nei confronti di altro soggetto, non rileva, evidentemente, che la condotta posta in essere da quello nei cui confronti sia esercitato il regresso sia restata priva di efficienza causale rispetto all'inadempimento dell'altro. Conta, invece, che l'obbligazione risarcitoria nascente dai distinti inadempimenti che hanno concorso a determinare il danno abbia natura solidale, giacché a una tale natura del vincolo è associato l'effetto della divisione dell'obbligazione tra i coobbligati.