(massima n. 1)
Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni dirette ed indirette sugli affari conclusi, è legittimo l'ordine di esibizione delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 del D.L.vo 10 settembre 1991 n. 303, che, nel riconoscere — in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 — il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti. Tuttavia, poiché l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma secondo, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione nel merito o dell'ammissione di una consulenza tecnica per gli accertamenti contabili, anche perché anche l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito e non può essere inteso come un mezzo che esoneri la parte dall'onere della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio.