(massima n. 1)
Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l' onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi; č peraltro legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non č applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 del d.l.vo n. 303 del 1991, che, nel riconoscere - in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986, n. 653 - il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti. Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto, che puō pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non č acquisibile "aliunde" e se l'iniziativa non ha finalitā meramente esplorative; la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti č rimessa al giudice di merito e il mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non č sindacabile in sede di legittimitā.