(massima n. 1)
A norma dell'art. 1748 c.c., l'agente ha diritto alla percentuale contrattualmente stabilita sull'importo effettivamente versato dal cliente e percepito dal preponente, in relazione agli affari procurati dall'agente stesso comunque conclusi nella sua zona di esclusiva. Pertanto, il preponente, se ha facoltà di non concludere il contratto procurato dall'agente o di concluderlo a condizioni diverse da quelle generalmente praticate e quindi anche di stabilire un prezzo inferiore a quello di listino e di accollarsi le spese di trasporto della merce, non può però pretendere di detrarre dalle provvigioni l'importo degli sconti praticati o delle spese sostenute; né l'agente può, a sua volta, pretendere che la provvigione sia computata sul prezzo di listino o su quello da lui contrattato, se, in sede di conclusione dell'affare, sia stato stabilito un corrispettivo inferiore o vi sia stato accollo da parte del preponente di spese di norma sostenute dai clienti.