(massima n. 1)
Qualora un contratto di agenzia contenga una clausola secondo cui il conto provvigionale si intende approvato se non contestato entro trenta giorni, l'approvazione dell'estratto conto preclude l'impugnabilitą della validitą e dell'efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali da cui derivano gli addebiti e gli accrediti; infatti, un'approvazione non puņ avere un'efficacia maggiore di una dichiarazione «saldo» apposta dall'agente in calce ai conteggi predisposti unilateralmente dal preponente sulle provvigioni spettantegli, non essendo idonea a esprimere la rinuncia a diritti diversi da quelli inerenti alle provvigioni classificate e percepite, né dimostrando la consapevolezza dell'esistenza di altri diritti e la convinzione di abdicare ad essi.