(massima n. 2)
In tema di obbligazioni solidali passive, rispetto al regime generale dell'inopponibilità delle cause estintive personali ad altri debitori se non nei limiti della quota del rapporto estinto (ex art. 1302, comma 1, c.c.), opera l'eccezione della comunicazione degli effetti favorevoli delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie ogniqualvolta la causa estintiva (nel caso di specie, la compensazione), pur relativa al singolo rapporto, abbia tuttavia efficacia satisfattiva dell'interesse creditorio, perché in questa ipotesi si determina una fattispecie estintiva dell'obbligazione analoga a quella dell'adempimento, sicché all'effetto satisfattorio dell'interesse del creditore, pur realizzato mediante l'attività materiale o giuridica di uno solo dei condebitori, consegue l'effetto liberatorio anche per gli altri debitori in solido, con l'ulteriore conseguenza, sul piano processuale, che la liberazione può essere rilevata anche officiosamente dal giudice, qualora risulti comunque provata.