(massima n. 1)
Nel rapporto di agenzia; il preponente, anche in mancanza di una clausola contrattuale che espressamente riservi al predetto la facoltā di accettare o meno gli affari proposti dall'agente, non č obbligato a concludere tutti i contratti proposti da quest'ultimo, indipendentemente dalla valutazione della loro convenienza, risultandone, in caso contrario, una inammissibile limitazione dell'iniziativa economica e della libertā di organizzazione e gestione delle imprese proprie del preponente stesso, che č responsabile nei confronti dell'agente, per le provvigioni da questo perdute, solo nel caso di sistematico ed ingiustificato rifiuto degli affari promossi, e non anche nel caso di non pretestuoso rifiuto di singole proposte.