(massima n. 1)
Il diritto dell'agente di commercio alla provvigione ed i limiti di tale diritto in caso di mancata esecuzione dei contratti da lui procurati trovano specifica e completa regolamentazione negli artt. 1748 e 1749 c.c., oltre che nelle corrispondenti disposizioni degli accordi economici collettivi, restando esclusa la possibilitą di far ricorso in tale materia alla disciplina normativa di altri contratti, ed in particolare alle norme relative al mandato oneroso, attesa la compiutezza della disciplina adottata dagli arti. 1742 e ss. c.c. per il contratto di agenzia, il quale, a differenza del mandato, ha per oggetto non il compimento di atti giuridici ma un'attivitą materiale di promozione di affari.