(massima n. 1)
In tema di concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., il giudice, nell'accertare la responsabilitā delle parti, č tenuto a svolgere una valutazione comparativa tra le condotte colpose, verificando quale di esse abbia avuto un'incidenza causale prevalente nella produzione del danno. Tale accertamento deve avvenire attraverso un giudizio ipotetico e controfattuale, evitando affermazioni apodittiche e motivazioni meramente assertive. In materia di sinistri stradali, l'applicazione combinata degli artt. 1227 e 2054 c.c. impone un'indagine approfondita delle rispettive colpe in relazione al caso concreto, non potendosi attribuire al pedone una quota di responsabilitā senza una specifica e adeguata motivazione.