(massima n. 1)
In tema di delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano, la presenza del medesimo nel territorio dello Stato, la quale radica la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 9 cod. pen., č condizione che deve preesistere all'esercizio dell'azione penale e, una volta avverata, non viene meno per effetto dell'eventuale allontanamento, non potendo una condizione di procedibilitā essere rimessa alla libera scelta dell'imputato. (Rigetta, Corte Appello Venezia, 11/02/2022)