(massima n. 1)
E' inammissibile l'istanza di revisione di una sentenza irrevocabile nel caso di successiva abrogazione del reato, in quanto l'unico rimedio esperibile per dare attuazione al disposto dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. č costituito dalla revoca ad opera del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Reggio Calabria, 25/06/2024)