(massima n. 1)
Il broker, anche prima della L. 28 novembre 1984, n. 792, che ne contiene la disciplina, č un incaricato di fiducia dell'assicurando, con il compito prioritario di consigliarlo nella scelta per la collocazione sul mercato dei rischi alle migliori condizioni ed assisterlo nella stipula del contratto di assicurazione o riassicurazione, e successivamente di mettere in contatto a tal fine le parti di questo, con la conseguenza che la stipula diretta da parte della societā assicuratrice e l'attribuzione delle polizze dell'agenzia indicata dall'assicurato, non viola il diritto di esclusiva nei confronti degli agenti di essa, né la obbliga a corrispondere loro una percentuale delle previste provvigioni, non essendo i brokers assimilabili ai produttori stabili di affari per conto dell'assicuratore.