(massima n. 1)
Il pagamento del debito ipotecario da parte del terzo acquirente dell'immobile comporta, ai sensi dell'art. 2866, comma 2, c.c., la ssurrogazione, ex art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore iscritto a condizione che il debito garantito sia stato integralmente estinto e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto.