Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18368 del 4 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di pegno dato dal terzo, la soddisfazione diretta e autonoma del creditore sul bene in garanzia assume valore solutorio e il pagamento del creditore garantito comporta l'adempimento del debito altrui da parte del terzo datore di pegno, in capo al quale sorge il diritto di rivalsa verso il debitore principale o la surrogazione di diritto ex art. 1203, n. 3, c.c.

(massima n. 2)

La prelazione pignoratizia comporta l'adempimento di un debito altrui non mediante un atto di pagamento del garante, bensģ attraverso la soddisfazione diretta del creditore sul bene costituito in pegno, con conseguente effetto solutorio che consente al terzo datore del pegno il diritto di surrogazione ex art. 1203, n. 3, cod. civ.

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