Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3118 del 2 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il recupero dei crediti derivanti dalla revoca delle somme erogate a titolo di interventi di sostegno può avvenire attraverso l'iscrizione al ruolo sia nei confronti del soggetto beneficiario che nei confronti dei fidejussori dello stesso, in quanto si tratta di una surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 33/2015.

(massima n. 2)

In materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti del Mediocredito Centrale determina la surrogazione del garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto privilegiato volto al recupero delle risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, legittimando così la riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999.

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