(massima n. 1)
L'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato deriva dalla funzione del contratto di assicurazione della responsabilitā civile, che svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, con la conseguenza che l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato č tenuto a corrispondere al terzo per i danni arrecati. Per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto va conformata all'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a pių persone, č solidale. Se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, infatti, l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilitā a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilitā. La sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilitā civile č proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento e non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilitā civile. Il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerā poi l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ.