Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15526 del 10 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvocato è tenuto, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., ad utilizzare nella prestazione dell'attività difensiva la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso può verificarsi quando la negligenza incide sugli interessi del cliente, impedendo un esito della lite altrimenti ottenibile.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.