(massima n. 1)
            L'avvocato è tenuto, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., ad utilizzare nella prestazione dell'attività difensiva la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso può verificarsi quando la negligenza incide sugli interessi del cliente, impedendo un esito della lite altrimenti ottenibile.