Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15105 del 6 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta del tribunale alla parte attrice di fornire la prova positiva dei fatti costitutivi della propria pretesa, includendo la produzione dell'originale del titolo contraffatto quando questo non č nella sua disponibilitā, rappresenta un rovesciamento degli oneri probatori contrari ai principi di distribuzione dell'onere della prova. In questi casi, l'onere di provare il corretto adempimento ricade sul debitore convenuto, in questo caso la banca negoziatrice, che deve dimostrare di aver operato con la diligenza richiesta e fornire elementi per verificare la sussistenza o meno della contraffazione e la sua rilevabilitā.

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