(massima n. 1)
La notificazione degli atti impositivi nei confronti di una persona giuridica è valida anche quando eseguita presso la sede effettiva dell'ente anziché presso la sede legale, poiché è ragionevole che i terzi possano considerare quest’ultima come sede dell’attività. Tuttavia, in caso di contestazione, è onere del notificante provare l’effettività di tale sede.