Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 11533 del 2 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione degli atti impositivi nei confronti di una persona giuridica è valida anche quando eseguita presso la sede effettiva dell'ente anziché presso la sede legale, poiché è ragionevole che i terzi possano considerare quest’ultima come sede dell’attività. Tuttavia, in caso di contestazione, è onere del notificante provare l’effettività di tale sede.

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