Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 28527 del 6 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di contenzioso tributario, l'errata notifica del ricorso introduttivo del giudizio presso una sede non legale e non qualificabile come sede effettiva, comporta la nullitą della notifica stessa e la conseguente statuizione del giudice d'appello che deve ordinare la rimessione degli atti al giudice di primo grado, a differenza del caso in cui la notifica sia inesistente, per cui sarebbe sufficiente dichiararne la nullitą senza rimessione.

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