(massima n. 1)
La notificazione dell'atto di impugnazione al procuratore costituito equivale a quella effettuata alla parte stessa "presso il procuratore costituito" nei casi previsti dall'art. 330, comma 1, c.p.c. La validitā della notificazione all'avvocato domiciliatario della parte č riconosciuta anche se effettuata nelle mani proprie del difensore, in conformitā agli artt. 330, comma 1, e 138 c.p.c.