Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9401 del 10 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione dell'atto di impugnazione al procuratore costituito equivale a quella effettuata alla parte stessa "presso il procuratore costituito" nei casi previsti dall'art. 330, comma 1, c.p.c. La validitā della notificazione all'avvocato domiciliatario della parte č riconosciuta anche se effettuata nelle mani proprie del difensore, in conformitā agli artt. 330, comma 1, e 138 c.p.c.

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