(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1153 c.c., per l'acquisto a non domino di beni mobili č necessario che l'acquirente sia in buona fede al momento dell'acquisto. La buona fede consiste nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto, e deve essere accertata in concreto, tenendo conto della diligenza richiesta dalle circostanze.