(massima n. 2)
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, in favore della parte adempiente, oltre al risarcimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., può essere riconosciuto anche il maggior danno, rispetto a quello ristorato dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, sempre che tale ulteriore risarcimento, del quale il richiedente ha l'onere di provare le condizioni, non rimanga assorbito da quello accordato per il danno derivante dall'inadempimento, dovendosi evitare ingiustificate duplicazioni.