Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14735 del 27 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La cessazione dell'attività del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, in forza dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 59 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 100 del 2012, comporta la successione di quest'ultima, a titolo particolare, nei rapporti controversi, con conseguente applicabilità dell'art. 111 c.p.c. e prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, non potendosi configurare una successione universale in assenza di designazione da parte della Regione, della quale non può neanche essere qualificato quale suo rappresentante.

(massima n. 2)

Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto".

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