Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4191 del 15 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condominio, il condòmino presente al momento iniziale della riunione ma assente all'atto della deliberazione è computabile nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo. (Nel caso di specie, la S.C. ha affermato che il condomino allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento della riunione assembleare, con relativa presa d'atto a verbale, senza partecipare quindi alla votazione, deve considerarsi assente alla deliberazione, e ha di conseguenza cassato con rinvio la sentenza di merito nella quale si era ritenuto invece che egli, avendo assistito al voto dalla soglia della porta di accesso al locale di svolgimento della riunione, risultasse solo formalmente assente e si fosse nei fatti astenuto).

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