(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, difetta di interesse a ricorrere per cassazione la parte che presenti ricorso censurando il difetto di legittimazione passiva del convenuto e l'insussistenza della colpa e del nesso di causalitą con l'evento dannoso ritenuti in sentenza, ma non chieda la riforma del capo della decisione con cui il giudice di appello aveva ritenuto di rigettare la domanda risarcitoria per non essere stata raggiunta la prova in merito alla quantificazione del danno.