Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 31823 del 15 novembre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

Il vizio di omessa pronuncia č escluso quando la sentenza abbia assunto (come nella specie) una decisione che comporti l'implicito rigetto della domanda od eccezione formulata dalla parte. Del resto, tale (implicito) rigetto deve ritenersi fondato, atteso che a norma dell'art. 92 c.p.c. (vigente ratione temporis), anche in caso di parziale soccombenza le spese possono essere compensate per intero.

(massima n. 2)

In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilitā di ricorrere al notorio). La doglianza circa la violazione dell'art. 116 č ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura č ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimitā sui vizi di motivazione.

(massima n. 3)

Nell'ipotesi di contratto preliminare di vendita di un appartamento con consegna dello stesso prima della stipula dell'atto definitivo, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente - senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi della cosa venduta - ad opporre l'exceptio inadimpleti contractus al promittente venditore che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita altresė a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore ovvero la condanna di quest'ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa. Nč č prospettabile alcun obbligo da parte del giudice del merito di separare i giudizi, pur in presenza di una richiesta alternativa come nel caso di specie. A tal proposito, si condivide quanto affermato dal giudice di seconde cure in merito al principio di concentrazione della decisione contenuto nell'art. 277 c.p.c., norma che esprime il potere decisorio del giudice giā enunciato in termini generali dall'art. 112 c.p.c. Del resto, il comma 2 dell'art. 277 del codice di rito consente al giudice di deliberare solo su alcune domande e non su tutte; di certo non gli consente di frazionare la decisione oltre i limiti delle domande, rinviando parte di essa al momento in cui si verifichino le condizioni di fatto atte a consentire l'applicazione dell'art. 2932 c.c.

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