Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4125 del 14 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danneggiato, che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile, non può in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario.

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