(massima n. 1)
La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., non fa perdere al procuratore rinunciante o revocato lo ius postulandi fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, principio applicabile anche al processo tributario.