Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 13250 del 19 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., non fa perdere al procuratore rinunciante o revocato lo ius postulandi fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, principio applicabile anche al processo tributario.

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