(massima n. 1)
In sede di giudizio di cassazione, la revoca del mandato al difensore non determina l'interruzione del processo, in virtł del principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., il quale comporta l'ultrattivitą del mandato difensivo sino alla sostituzione del difensore precedente.