Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5845 del 5 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di controversia sulla rinuncia al mandato da parte del difensore, spetta al giudice di merito accertare se la rinuncia possa essere desunta da altri elementi processuali. La valutazione del giudice di merito in tal senso č incensurabile in sede di legittimitā se congruamente motivata.

(massima n. 2)

L'assenza della prova documentale dell'esistenza di un atto formale di rinuncia al mandato da parte del difensore non preclude l'accertamento, da parte del giudice di merito, della sussistenza o meno della rinuncia stessa sulla base degli altri elementi processuali disponibili.

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