(massima n. 1)
L'art. 85 c.p.c. e l'art. 7 L. n. 794 del 1942 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell'art. 2237 c.c., per effetto della quale č permesso all'avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa - salvo, in tal caso, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l'esistenza - riconoscendosi al difensore il diritto agli onorari relativi all'attivitā svolta fino al momento del recesso.