Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14428 del 29 maggio 2025

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di condominio negli edifici, l'obbligo previsto dall'art. 1129, comma 14, c.c. di specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attivitā svolta dall'amministratore non impone di determinare la remunerazione per singola prestazione, ma consente alle parti del contratto di amministrazione condominiale il riferimento a un importo globale, comprensivo di tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e in relazione all'intera durata dell'incarico.

(massima n. 2)

In tema di condominio negli edifici, ove il compenso dell'amministratore sia assoggettabile a IVA, perché inerente ad attivitā espletata con l'impiego di mezzi organizzati (ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972) l'importo specificato ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c. deve ritenersi giā comprensivo dell'imposta, salvo diverso accertamento della volontā delle parti; analogo principio trova applicazione anche in relazione all'inerenza del compenso ai contributi previdenziali professionali o di ritenuta d'acconto dovuti per l'attivitā dell'amministratore, senza che la mancata autonoma specificazione di tali accessori, in sede di determinazione del compenso globale, incida sulla validitā della deliberazione agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c.

(massima n. 3)

In tema di condominio negli edifici, per la validitā della delibera di approvazione del rendiconto non č necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilitā redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle societā, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilitā idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entitā e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalitā con cui l'incarico di amministrazione č stato eseguito.

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