(massima n. 1)
Se, nel corso del processo, al raggiungimento della maggiore etā del figlio che sta in giudizio in persona del suo genitore fa seguito l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e la designazione di quest'ultimo quale amministratore, il genitore conserva la legitimatio ad processum, con la conseguenza che non č necessario il rilascio di una nuova procura alle liti, perché quella originariamente conferita č stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimazione, mentre sarebbe invalida quella conferita personalmente dal figlio, per difetto di capacitā di agire processuale.