Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31681 del 9 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Se, nel corso del processo, al raggiungimento della maggiore etā del figlio che sta in giudizio in persona del suo genitore fa seguito l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e la designazione di quest'ultimo quale amministratore, il genitore conserva la legitimatio ad processum, con la conseguenza che non č necessario il rilascio di una nuova procura alle liti, perché quella originariamente conferita č stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimazione, mentre sarebbe invalida quella conferita personalmente dal figlio, per difetto di capacitā di agire processuale.

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