Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31681 del 9 dicembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Se, nel corso del processo, al raggiungimento della maggiore età del figlio che sta in giudizio in persona del suo genitore fa seguito l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e la designazione di quest'ultimo quale amministratore, il genitore conserva la legitimatio ad processum, con la conseguenza che non è necessario il rilascio di una nuova procura alle liti, perché quella originariamente conferita è stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimazione, mentre sarebbe invalida quella conferita personalmente dal figlio, per difetto di capacità di agire processuale.

(massima n. 2)

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.